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[ pagine ad alta accessibilità ] [ visualizzazione standard ] [ stampa la pagina ] [ sei in Sistemi TVCC ] [ Back ]Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano
Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice
presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan,
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
Visti gli atti d’ufficio e le osservazioni formulate ai
sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000;
Relatore il prof. Gaetano Rasi;
1. PREMESSA
Il Garante ritiene opportuno aggiornare e integrare il
provvedimento del 29 novembre 2000 (c.d. "decalogo" pubblicato
sul Bollettino del Garante n. 14/15, p. 28), anche per conformare
i trattamenti di dati personali mediante videosorveglianza al
Codice entrato in vigore il 1° gennaio 2004 e ad altre
disposizioni vigenti (art. 154, comma 1, lett. c), d.lg. 30
giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione
dei dati personali) che hanno rafforzato le garanzie per i
cittadini. Per altro verso va evidenziato che nel triennio di
applicazione del predetto provvedimento sono stati sottoposti
all’esame dell’Autorità numerosi casi,
attraverso reclami, segnalazioni e richieste di parere, i quali
evidenziano un utilizzo crescente, spesso non conforme alla
legge, di apparecchiature audiovisive che rilevano in modo
continuativo immagini, eventualmente associate a suoni, relative
a persone identificabili, spesso anche con registrazione e
conservazione dei dati.
Con riferimento alle menzionate garanzie, il presente
provvedimento (paragrafi 2 e 3) richiama taluni principi e
illustra le prescrizioni generali relative a tutti i sistemi di
videosorveglianza; nei paragrafi 4, 5 e 6 vengono invece
individuate prescrizioni riguardanti specifici trattamenti di
dati. Ovviamente, per casi particolari l’Autorità si
riserva di intervenire di volta in volta con atti ad hoc.
Le prescrizioni del presente provvedimento hanno come presupposto
il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei
cittadini e della dignità delle persone con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità ed alla
protezione dei dati personali (art. 2, comma 1, del
Codice).
Il Garante ha posto doverosa attenzione al nuovo diritto alla
protezione dei dati personali (art. 1 del Codice) consapevole che
un’idonea tutela dei diritti dei singoli, oggetto del
bilanciamento effettuato con il presente provvedimento, non
pregiudica l’adozione di misure efficaci per garantire la
sicurezza dei cittadini e l’accertamento degli
illeciti.
Si è avuto riguardo pertanto anche alla libertà di
circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. In tali
ambiti, non si possono privare gli interessati del diritto di
circolare senza subire ingerenze incompatibili con una libera
società democratica (art. 8 Conv. europea diritti uomo
ratificata con l. n. 848/1955), derivanti da rilevazioni
invadenti ed oppressive riguardanti presenze, tracce di passaggi
e spostamenti, facilitate dalla crescente interazione dei sistemi
via Internet ed Intranet.
Il Garante si è infine ispirato alle indicazioni espresse
in varie sedi internazionali e comunitarie: in particolare alle
linee-guida del Consiglio d’Europa del 20-23 maggio 2003
(v. Relazioni annuali del Garante per il 2002 e per il 2003, in
www.garanteprivacy.it),
nonché agli indirizzi formulati dalle autorità
europee di protezione dei dati riunite nel Gruppo istituito dalla
direttiva n. 95/46/CE (11 febbraio 2004, n. 4/2004, in Relaz.
annuale 2003 e http://europa.eu.int).
2. PRINCIPI GENERALI
2.1 Principio di liceità
Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza
è possibile solo se è fondato su uno dei
presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente
per gli organi pubblici da un lato (svolgimento di funzioni
istituzionali: artt. 18-22) e, dall’altro, per soggetti
privati ed enti pubblici economici (adempimento ad un obbligo di
legge, provvedimento del Garante di c.d. "bilanciamento di
interessi" o consenso libero ed espresso: artt. 23-27). Si tratta
di presupposti operanti in settori diversi e che sono pertanto
richiamati separatamente nei successivi paragrafi del presente
provvedimento relativi, rispettivamente, all’ambito
pubblico e a quello privato.
La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della
disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto
prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di
installazione di apparecchi audiovisivi.
Vanno richiamate al riguardo le vigenti norme
dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze
illecite nella vita privata, di tutela della dignità,
dell’immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui
è riconosciuta analoga tutela (toilette, stanze
d’albergo, cabine, spogliatoi, ecc.). Vanno tenute
presenti, inoltre, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori,
con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei
lavoratori).
Specifici limiti possono derivare da altre speciali disposizioni
di legge o di regolamento che prevedono o ipotizzano la
possibilità di installare apparecchiature di ripresa
locale, aerea o satellitare (d.l. 24 febbraio 2003, n. 28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.
88), disposizioni che, quando sono trattati dati relativi a
persone identificate o identificabili, vanno applicate nel
rispetto dei principi affermati dal Codice, in tema per esempio
di sicurezza presso stadi e impianti sportivi, oppure musei,
biblioteche statali e archivi di Stato (d.l. 14 novembre 1992, n.
433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993,
n. 4) e, ancora, relativi a impianti di ripresa sulle navi da
passeggeri adibite a viaggi nazionali (d.lg. 4 febbraio 2000, n.
45).
Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle
norme del codice penale che vietano le intercettazioni di
comunicazioni e conversazioni.
2.2. Principio di necessità
Poiché l’installazione di un sistema di
videosorveglianza comporta in sostanza l’introduzione di un
vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di
un condizionamento, va applicato il principio di necessità
e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e
ridondanze.
Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico
vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare
dati relativi a persone identificabili quando le finalità
del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati
anonimi (es., programma configurato in modo da consentire, per
monitorare il traffico, solo riprese generali che escludano la
possibilità di ingrandire le immagini). Il software va
configurato anche in modo da cancellare periodicamente e
automaticamente i dati eventualmente registrati.
Se non è osservato il principio di necessità
riguardante le installazioni delle apparecchiature e
l’attività di videosorveglianza non sono lecite
(artt. 3 e 11, comma 1, lett. a), del Codice).
2.3. Principio di proporzionalità
Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di
rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati
in aree o attività che non sono soggette a concreti
pericoli, o per le quali non ricorre un’effettiva esigenza
di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono
installate solo per meri fini di apparenza o di
"prestigio".
Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo
quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o
inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla
protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo,
devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti
quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure
di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.
Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa, o meno
complicata, o di più rapida attuazione, che potrebbe non
tener conto dell’impatto sui diritti degli altri cittadini
o di chi abbia diversi legittimi interessi.
Non risulta di regola giustificata un’attività di
sorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e
avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari,
attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i
soggetti ripresi.
Anche l’installazione meramente dimostrativa o artefatta di
telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta
trattamento di dati personali, può determinare forme di
condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone
in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere
legittimamente oggetto di contestazione.
La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è
rispettato il c.d. principio di proporzionalità, sia nella
scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia
nelle varie fasi del trattamento (art. 11, comma 1, lett. d) del
Codice).
Il principio di proporzionalità consente, ovviamente,
margini di libertà nella valutazione da parte del titolare
del trattamento, ma non comporta scelte del tutto discrezionali e
insindacabili.
Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di
videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un
approccio selettivo, se l’utilizzazione ipotizzata sia in
concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e
legittimamente perseguibili.
Si evita così un’ingerenza ingiustificata nei
diritti e nelle libertà fondamentali degli altri
interessati.
Come si è detto, la proporzionalità va valutata in
ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando
si deve stabilire:
se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti
se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate
la dislocazione, l’angolo visuale, l’uso di zoom automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature
quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi
la durata dell’eventuale conservazione (che, comunque, deve essere sempre temporanea)
In applicazione del predetto principio va altresì delimitata rigorosamente:
anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia di legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici
l’utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l’adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d’allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, ecc.), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati il Codice prevede ulteriori garanzie (art. 14, comma 1, del Codice)
l’eventuale duplicazione delle immagini registrate;
la creazione di una banca di dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (es. per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico)
2.4.Principio di finalità
Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e
legittimi (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice). Ciò
comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di
sua pertinenza.
Si è invece constatato che taluni soggetti pubblici e
privati si propongono abusivamente, quale scopo della
videosorveglianza, finalità di sicurezza pubblica,
prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo ad
organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate
o di polizia.
Sono invece diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza
sono in realtà introdotti come misura complementare volta
a migliorare la sicurezza all’interno o all’esterno
di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive,
industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di
agevolare l’eventuale esercizio, in sede di giudizio civile
o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di
terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti
illeciti.
In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità
determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili
attraverso adeguate comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al
pubblico (fatta salva l’eventuale attività di
acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia
giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate,
tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi
che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti
(art. 11, comma 1, lett. b), del Codice). Le finalità
così individuate devono essere correttamente riportate
nell’informativa.
3. ADEMPIMENTI
3.1. Informativa
Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o
che si trovano in una zona videosorvegliata e
dell’eventuale registrazione; ciò anche nei casi di
eventi e in occasione di spettacoli pubblici (concerti,
manifestazioni sportive) o di attività pubblicitarie
(attraverso web cam).
L’informativa deve fornire gli elementi previsti dal Codice
(art. 13) anche con formule sintetiche, ma chiare e senza
ambiguità.
Tuttavia il Garante ha individuato ai sensi dell’art. 13,
comma 3, del Codice un modello semplificato di informativa
"minima", riportato in fac-simile in allegato al presente
provvedimento e che può essere utilizzato in particolare
in aree esterne, fuori dei casi di verifica preliminare indicati
nel punto successivo. Il modello è ovviamente adattabile a
varie circostanze. In presenza di più telecamere, in
relazione alla vastità dell’area e alle
modalità delle riprese, vanno installati più
cartelli.
In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con
almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi del
predetto art. 13 con particolare riguardo alle finalità e
all’eventuale conservazione.
Il supporto con l’informativa:
deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera
deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile
può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate
3.2. Prescrizioni specifiche
3.2.1. Verifica preliminare
I trattamenti di dati personali nell’ambito di una
attività di videosorveglianza devono essere effettuati
rispettando le misure e gli accorgimenti prescritti da questa
Autorità, anche con un provvedimento generale, come esito
di una verifica preliminare attivata d’ufficio o a seguito
di un interpello del titolare (art. 17 del Codice), quando vi
sono rischi specifici per i diritti e le libertà
fondamentali, nonché per la dignità degli
interessati.
A questo fine, con il presente provvedimento il Garante prescrive
a tutti i titolari del trattamento, quale misura opportuna per
favorire il rispetto delle previsioni di legge (art. 143, comma
1, lett. c), del Codice), di sottoporre alla verifica preliminare
di questa Autorità (anche in tal caso, con eventuali
provvedimenti di carattere generale) i sistemi di
videosorveglianza che prevedono una raccolta delle immagini
collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari
dati personali (ad es. biometrici), oppure con codici
identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che
rendono identificabile la voce.
La verifica preliminare del Garante occorre anche in caso di
digitalizzazione o indicizzazione delle immagini (che rendono
possibile una ricerca automatizzata o nominativa) e in caso di
videosorveglianza c.d. dinamico-preventiva che non si limiti a
riprendere staticamente un luogo, ma rilevi percorsi o
caratteristiche fisionomiche (es. riconoscimento facciale) o
eventi improvvisi, oppure comportamenti anche non previamente
classificati.
3.2.2. Autorizzazioni
I predetti trattamenti devono essere autorizzati preventivamente
dal Garante, anche attraverso autorizzazioni generali, quando
riguardano dati sensibili o giudiziari, ad esempio in caso di
riprese di persone malate o di detenuti (artt. 26 e 27 del
Codice).
3.2.3. Altri esami preventivi
Non devono essere sottoposti
all’esame preventivo del Garante, a meno che
l’Autorità lo abbia disposto, i trattamenti di dati
a mezzo videosorveglianza, fuori dei casi indicati nei precedenti
punti 3.2.1. e 3.2.2. Non può desumersi alcuna
approvazione implicita dal semplice inoltro al Garante di
documenti relativi a progetti di videosorveglianza (spesso
generici e non valutabili a distanza) cui non segua un esplicito
riscontro dell’Autorità, in quanto non si applica il
principio del silenzio/assenso.
3.2.4. Notificazione
Gli stessi trattamenti devono essere notificati al Garante solo
se rientrano in casi specificamente previsti (art. 37 del
Codice). A tale riguardo l’Autorità ha disposto che
non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a
comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini
o suoni conservati temporaneamente per esclusive finalità
di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio (provv.
n. 1/2004 del 31 marzo 2004, in G.U. 6 aprile 2004, n. 81 e in www.garanteprivacy.it
v. anche, sullo stesso sito, i chiarimenti forniti con nota n.
9654/33365 del 23 aprile 2004 relativamente alla posizione
geografica delle persone).
3.3. Soggetti preposti e misure di sicurezza
3.3.1. Responsabili e incaricati
Si devono designare per iscritto tutte le persone fisiche,
incaricate del trattamento, autorizzate ad utilizzare gli
impianti e, nei casi in cui è indispensabile per gli scopi
perseguiti, a visionare le registrazioni (art. 30 del Codice).
Deve trattarsi di un numero molto ristretto di soggetti, in
particolare quando ci si avvale di una collaborazione
esterna.
Vanno osservate le regole ordinarie anche per ciò che
attiene all’eventuale designazione di responsabili del
trattamento, avendo particolare cura al caso in cui il titolare
si avvalga di un organismo esterno anche di vigilanza privata
(art. 29 del Codice).
La designazione di eventuali responsabili ed incaricati "esterni"
può essere effettuata solo se l’organismo esterno
svolge prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del
titolare del trattamento. Questo non deve, ovviamente, essere un
espediente per eludere la normativa in materia di protezione dei
dati personali, come può accadere, per esempio, nel caso
in cui la designazione dell’incaricato "esterno" mascheri
una comunicazione di dati a terzi senza consenso degli
interessati, oppure nel caso di diversità o
incompatibilità tra le finalità perseguite dai
soggetti che si scambiano i dati.
Quando i dati vengono conservati - naturalmente per un tempo
limitato in applicazione del principio di proporzionalità
- devono essere previsti diversi livelli di accesso al sistema e
di utilizzo delle informazioni, avendo riguardo anche ad
eventuali interventi per esigenze di manutenzione. Occorre
prevenire possibili abusi attraverso opportune misure basate in
particolare su una "doppia chiave" fisica o logica che consentano
una immediata ed integrale visione delle immagini solo in caso di
necessità (da parte di addetti alla manutenzione o per
l’estrazione dei dati ai fini della difesa di un diritto o
del riscontro ad una istanza di accesso, oppure per assistere la
competente autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria).
Va infatti tenuto conto che l’accessibilità
regolamentata alle immagini registrate da parte degli addetti
è fattore di sicurezza.
Sono infine opportune iniziative periodiche di formazione degli
incaricati sui doveri, sulle garanzie e sulle
responsabilità, sia all’atto dell’introduzione
del sistema di videosorveglianza, sia in sede di modifiche delle
modalità di utilizzo (cfr. Allegato B) al Codice, regola
n. 19.6).
3.3.2. Misure di sicurezza
I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di
sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita,
anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta
(art. 31 del Codice).
Alcune misure, c.d. "misure minime", sono obbligatorie anche sul
piano penale. Il titolare del trattamento che si avvale di un
soggetto esterno deve ricevere dall’installatore una
descrizione scritta dell’intervento effettuato che ne
attesti la conformità alle regole in materia (artt. 33-36
e 169, nonché Allegato B) del Codice, in particolare punto
25; v. anche i chiarimenti forniti con nota n. 6588/31884 del 22
marzo 2004, in www.garanteprivacy.it).
3.4. Durata dell’eventuale conservazione
In applicazione del principio di proporzionalità (v. anche
art. 11, comma 1, lett. e), del Codice), anche l’eventuale
conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al
grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario -
e predeterminato - a raggiungere la finalità
perseguita.
La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo,
alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve
speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a
festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché
nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta
investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia
giudiziaria.
Solo in alcuni specifici casi, per peculiari esigenze tecniche
(mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità
dell’attività svolta dal titolare del trattamento
(ad esempio, per alcuni luoghi come le banche può
risultare giustificata l’esigenza di identificare gli
autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina),
è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei
dati, che non può comunque superare la settimana.
Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere
valutato come eccezionale e comunque in relazione alla
necessità derivante da un evento già accaduto o
realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o
consegnare una copia specificamente richiesta
dall’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria
in relazione ad un’attività investigativa in
corso.
Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare
al momento prefissato - ove tecnicamente possibile - la
cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante
sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non
riutilizzabili i dati cancellati.
3.5. Documentazione delle scelte
Le ragioni delle scelte, cui si è fatto richiamo, devono
essere adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato
presso il titolare e il responsabile del trattamento e ciò
anche ai fini dell’eventuale esibizione in occasione di
visite ispettive, oppure dell’esercizio dei diritti
dell’interessato o di contenzioso.
3.6. Diritti degli interessati
Deve essere assicurato agli interessati identificabili
l’effettivo esercizio dei propri diritti in
conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai
dati che li riguardano, di verificare le finalità, le
modalità e la logica del trattamento e di ottenere
l’interruzione di un trattamento illecito, in specie quando
non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema
è utilizzato da persone non debitamente autorizzate (art.
7 del Codice).
La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve
riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante
identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a
terzi solo nei limiti previsti dal Codice (art. 10, commi 3 s.,
del Codice). A tal fine può essere opportuno che la
verifica dell’identità del richiedente avvenga
mediante esibizione o allegazione di un documento di
riconoscimento che evidenzi un’immagine riconoscibile
dell’interessato.
4. SETTORI SPECIFICI
4.1. Rapporti di lavoro
Nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il
divieto di controllo a distanza dell’attività
lavorativa e ciò anche in caso di erogazione di servizi
per via telematica mediante c.d. "web contact center". Vanno poi
osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la
videosorveglianza è impiegata per esigenze organizzative e
dei processi produttivi, ovvero è richiesta per la
sicurezza del lavoro (art. 4 legge n. 300/1970; art. 2 d.lg. n.
165/2001).
Queste garanzie vanno osservate sia all’interno degli
edifici, sia in altri luoghi di prestazione di lavoro,
così come, ad esempio, si è rilevato in precedenti
provvedimenti dell’Autorità a proposito di
telecamere installate su autobus (le quali non devono riprendere
in modo stabile la postazione di guida, e le cui immagini,
raccolte per finalità di sicurezza e di eventuale
accertamento di illeciti, non possono essere utilizzate per
controlli, anche indiretti, sull’attività lavorativa
degli addetti).
È inammissibile l’installazione di sistemi di
videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai
lavoratori o non destinati all’attività lavorativa
(ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi
ricreativi).
Eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare
attività od operazioni solo per scopi divulgativi o di
comunicazione istituzionale o aziendale, e che vedano coinvolto
il personale dipendente, possono essere assimilati ai trattamenti
temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di
articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. In tal
caso, alle stesse si applicano le disposizioni
sull’attività giornalistica contenute nel Codice,
fermi restando, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a
tutela della riservatezza, nonché l’osservanza del
codice deontologico per l’attività giornalistica ed
il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine
opponendosi anche, per motivi legittimi, alla sua
diffusione.
4.2. Ospedali e luoghi di cura
L’eventuale controllo di ambienti sanitari e il
monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o
ambienti (ad es. unità di rianimazione), stante la natura
sensibile di molti dati che possono essere in tal modo raccolti,
devono essere limitati ai casi di stretta indispensabilità
e circoscrivendo le riprese solo a determinati locali e a precise
fasce orarie; devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori
accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela
della riservatezza e della dignità delle persone malate,
anche in attuazione delle doverose misure che il Codice prescrive
per le strutture sanitarie (art. 83).
Il titolare deve garantire che possano accedere alle immagini
solo i soggetti specificamente autorizzati (es. personale medico
ed infermieristico) e che le stesse non possano essere visionate
da estranei (ad es. visitatori). Particolare attenzione deve
essere riservata alle modalità di accesso alle riprese
video da parte di familiari di ricoverati in reparti dove non sia
consentito agli stessi di recarsi personalmente (es.
rianimazione), ai quali può essere consentita, con gli
adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell’immagine
solo del proprio congiunto.
Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono
essere comunque diffuse, a pena di sanzione penale (artt. 22,
comma 8, e 167 del Codice). Va assolutamente evitato il rischio
di diffusione delle immagini di persone malate su monitor
collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.
Nei casi in cui l’impiego di un sistema di
videosorveglianza all’interno di una struttura sanitaria
non sia finalizzato alla cura del paziente, bensì solo a
finalità amministrative o di sicurezza (quali, ad esempio,
il controllo dell’edificio o di alcuni locali), e sia
possibile che attraverso lo stesso siano raccolte immagini idonee
a rivelare lo stato di salute, il soggetto pubblico titolare deve
menzionare tale trattamento nell’atto regolamentare sui
dati sensibili da adottare in base al Codice (art. 20).
4.3. Istituti scolastici
L’eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza
presso istituti scolastici deve garantire "il diritto dello
studente alla riservatezza" (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998)
e tenere conto della delicatezza dell’eventuale trattamento
di dati relativi a minori.
A tal fine, se può risultare ammissibile il loro utilizzo
in casi di stretta indispensabilità (ad esempio, a causa
del protrarsi di atti vandalici), gli stessi devono essere
circoscritti alle sole aree interessate ed attivati negli orari
di chiusura degli istituti, regolando rigorosamente
l’eventuale accesso ai dati.
Restano di competenza dell’autorità giudiziaria o di
polizia le iniziative intraprese a fini di tutela
dell’ordine pubblico o di individuazione di autori di atti
criminali (per es. spacciatori di stupefacenti, adescatori,
ecc.).
4.4. Luoghi di culto e di sepoltura
L’installazione
di sistemi di videosorveglianza presso chiese o altri luoghi di
culto o di ritrovo di fedeli deve essere oggetto di elevate
cautele, in funzione dei rischi di un utilizzo discriminatorio
delle immagini raccolte e del carattere sensibile delle
informazioni relative all’appartenenza ad una determinata
confessione religiosa.
Al fine di garantire il rispetto dei luoghi di sepoltura,
l’installazione di sistemi di videosorveglianza deve
ritenersi ammissibile all’interno di tali aree solo quando
si intenda tutelarle dal concreto rischio di atti
vandalici.
5. SOGGETTI PUBBLICI
5.1. Svolgimento di funzioni istituzionali
Un soggetto pubblico può effettuare attività di
videosorveglianza solo ed esclusivamente per svolgere funzioni
istituzionali che deve individuare ed esplicitare con esattezza e
di cui sia realmente titolare in base all’ordinamento di
riferimento (art. 18, comma 2, del Codice). Diversamente, il
trattamento dei dati non è lecito, anche se l’ente
designa esponenti delle forze dell’ordine in qualità
di responsabili del trattamento, oppure utilizza un collegamento
telematico in violazione del Codice (art. 19, comma 2, del
Codice).
Tale circostanza si è ad esempio verificata presso alcuni
enti locali che dichiarano di perseguire direttamente, in via
amministrativa, finalità di prevenzione e accertamento dei
reati che competono alle autorità giudiziarie e alle forze
di polizia. Vanno richiamate quindi in questa sede le riflessioni
già suggerite in passato a proposito di talune ordinanze
comunali in tema di prostituzione in luoghi pubblici (v. provv.
26 ottobre 1998, in Bollettino del Garante n. 6/1998, p.
131).
Benché effettuata per la cura di un interesse pubblico, la
videosorveglianza deve rispettare i principi già
richiamati.
Quando il soggetto è realmente titolare di un compito
attribuito dalla legge in materia di sicurezza pubblica o di
accertamento, prevenzione e repressione di reati, per procedere
ad una videosorveglianza di soggetti identificabili deve
ricorrere un’esigenza effettiva e proporzionata di
prevenzione o repressione di pericoli concreti e specifici di
lesione di un bene (ad esempio, in luoghi esposti a reale rischio
o in caso di manifestazioni che siano ragionevolmente fonte di
eventi pregiudizievoli).
Non risulta quindi lecito procedere, senza le corrette
valutazioni richiamate in premessa, ad una videosorveglianza
capillare di intere aree cittadine "cablate", riprese
integralmente e costantemente e senza adeguate esigenze. Del pari
è vietato il collegamento telematico tra più
soggetti, a volte raccordati ad un "centro" elettronico, che
possa registrare un numero elevato di dati personali e
ricostruire interi percorsi effettuati in un determinato arco di
tempo.
Risulta parimenti priva di giustificazione l’installazione
di impianti di videosorveglianza al solo fine (come risulta da
casi sottoposti al Garante), di controllare il rispetto del
divieto di fumare o gettare mozziconi, di calpestare aiuole, di
affiggere o di fotografare, o di altri divieti relativi alle
modalità nel depositare i sacchetti di immondizia entro
gli appositi contenitori.
Le specifiche norme di legge o di regolamento e le funzioni
legittimamente individuate dall’ente costituiscono
l’ambito operativo entro il quale il trattamento dei dati
si intende consentito. Come prescritto dal Codice,
l’eventuale comunicazione a terzi è lecita solo se
espressamente prevista da una norma di legge o di regolamento
(art. 19, comma 3, del Codice).
Il Codice individua poi specifiche regole volte invece a
consentire, in un quadro di garanzie, riprese audio-video a fini
di documentazione dell’attività istituzionale di
organi pubblici (artt. 20-22 e 65 del Codice).
Salvo i casi previsti per le professioni sanitarie e gli
organismi sanitari, il soggetto pubblico non deve richiedere la
manifestazione del consenso degli interessati (art. 18, comma 4,
del Codice).
5.2. Informativa
Contrariamente a quanto prospettato da alcuni enti locali,
l’informativa agli interessati deve essere fornita nei
termini illustrati nel paragrafo 3.1. e non solo mediante
pubblicazione sull’albo dell’ente, oppure attraverso
una temporanea affissione di manifesti. Tali soluzioni possono
concorrere ad assicurare trasparenza in materia, ma non sono di
per sé sufficienti per l’informativa che deve aver
luogo nei punti e nelle aree in cui si svolge la
videosorveglianza.
5.3 Accessi a centri storici
Qualora introducano sistemi di rilevazione degli accessi dei
veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, i
comuni dovranno rispettare quanto dettato dal d.P.R. 22 giugno
1999, n. 250. Tale normativa impone ai comuni di richiedere una
specifica autorizzazione amministrativa, nonché di
limitare la raccolta dei dati sugli accessi rilevando le immagini
solo in caso di infrazione (art. 3 d.P.R. n. 250/1999).
I dati trattati possono essere conservati solo per il periodo
necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo
contenzioso e si può accedere ad essi solo a fini di
polizia giudiziaria o di indagine penale.
5.4. Sicurezza nel trasporto urbano
Alcune situazioni di particolare rischio fanno ritenere lecita
l’installazione su mezzi di trasporto pubblici di sistemi
di videosorveglianza. Tali sistemi di rilevazione sono leciti
anche presso talune fermate di mezzi urbani specie in aree
periferiche che spesso sono interessate da episodi di
criminalità (aggressioni, borseggi, ecc.).
Valgono, anche in questi casi, le considerazioni già
espresse a proposito della titolarità in capo alle sole
forze di polizia dei compiti di accertamento, prevenzione ed
accertamento di reati, nonché del diritto di accesso alle
immagini conservate per alcune ore, cui si dovrebbe accedere solo
in caso di illeciti compiuti.
Negli stessi casi, deve osservarsi particolare cura anche per
ciò che riguarda l’angolo visuale delle
apparecchiature di ripresa, nella collocazione di idonee
informative a bordo dei veicoli pubblici e nelle aree di fermata
- presso cui possono transitare anche soggetti estranei - e per
quanto attiene alla ripresa sistematica di dettagli o di
particolari non rilevanti riguardanti i passeggeri.
5.5. Deposito dei rifiuti
In applicazione dei principi richiamati, il controllo video di
aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e di
sostanze pericolose è lecito se risultano inefficaci o
inattuabili altre misure. Come già osservato, il medesimo
controllo non è invece lecito - e va effettuato in altra
forma - se è volto ad accertare solo infrazioni
amministrative rispetto a disposizioni concernenti
modalità e orario di deposito dei rifiuti urbani.
6. PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
6.1. Consenso
A differenza dei soggetti pubblici, i privati e gli enti pubblici
economici possono trattare dati personali solo se vi è il
consenso preventivo espresso dall’interessato, oppure uno
dei presupposti di liceità previsti in alternativa al
consenso (artt. 23 e 24 del Codice).
In caso di impiego di strumenti di videosorveglianza da parte di
privati ed enti pubblici economici, la possibilità di
raccogliere lecitamente il consenso può risultare, in
concreto, fortemente limitata dalle caratteristiche e dalle
modalità di funzionamento dei sistemi di rilevazione, i
quali riguardano spesso una cerchia non circoscritta di persone
che non è agevole o non è possibile contattare
prima del trattamento. Ciò anche in relazione a
finalità (ad es. di sicurezza o di deterrenza) che non si
conciliano con richieste di esplicita accettazione da chi intende
accedere a determinati luoghi o usufruire di taluni
servizi.
Il consenso, oltre alla presenza di un’informativa
preventiva e idonea, è valido solo se espresso e
documentato per iscritto. Non è pertanto valido un
consenso presunto o tacito, oppure manifestato solo per atti o
comportamenti concludenti, consistenti ad esempio
nell’implicita accettazione delle riprese in conseguenza
dell’avvenuto accesso a determinati luoghi.
Nel settore privato, fuori dei casi in cui sia possibile ottenere
un esplicito consenso libero, espresso e documentato, vi
può essere la necessità di verificare se esista un
altro presupposto di liceità utilizzabile in alternativa
al consenso, come indicato nel paragrafo successivo.
6.2. Bilanciamento degli interessi
6.2.1. Profili generali
Un’idonea alternativa all’esplicito consenso va
ravvisata nell’istituto del bilanciamento di interessi
(art. 24, comma 1, lett. g), del Codice). Il presente
provvedimento dà attuazione a tale istituto, individuando
i casi in cui la rilevazione delle immagini può avvenire
senza consenso, qualora, con le modalità stabilite in
questo stesso provvedimento, sia effettuata nell’intento di
perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo
attraverso mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone
e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine,
danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di
prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.
Considerata l’ampia serie di garanzie e condizioni sopra
indicate, non appare necessario che il Garante, per alcuni
trattamenti in ambito privato di seguito indicati, prescriva
ulteriori condizioni e limiti oltre quelli già richiamati
in premessa.
6.2.2. Registrazione delle immagini
I trattamenti di dati possono essere più invasivi rispetto
alla semplice rilevazione, qualora siano registrati su supporti
oppure abbinati ad altre fonti o conservati in banche di dati,
talora solo per effetto di un dispositivo di allarme programmato.
E ciò in considerazione delle molteplici attività
di elaborazione cui i dati, possono essere sottoposti anche ad
altri fini.
In presenza di concrete ed effettive situazioni di rischio tali
registrazioni sono consentite a protezione delle persone, della
proprietà o del patrimonio aziendale (ad esempio, rispetto
a beni già oggetto di ripetuti e gravi illeciti),
relativamente all’erogazione di particolari servizi
pubblici (si pensi alle varie forme di trasporto) o a specifiche
attività (che si svolgono ad esempio in luoghi pubblici o
aperti al pubblico, o che comportano la presenza di denaro o beni
di valore, o la salvaguardia del segreto aziendale od industriale
in relazione a particolari tipi di attività).
6.2.3. Videosorveglianza senza registrazione
Nei casi in cui le immagini sono unicamente visionate in tempo
reale, oppure conservate solo per poche ore mediante impianti a
circuito chiuso (Cctv), possono essere tutelati legittimi
interessi rispetto a concrete ed effettive situazioni di pericolo
per la sicurezza di persone e beni, anche quando si tratta di
esercizi commerciali esposti ai rischi di attività
criminali in ragione della detenzione di denaro, valori o altri
beni (es., gioiellerie, supermercati, filiali di banche, uffici
postali). La videosorveglianza può risultare eccedente e
sproporzionata quando sono già adottati altri efficaci
dispositivi di controllo o di vigilanza oppure quando vi è
la presenza di personale addetto alla protezione.
Nell’uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i
legittimi interessi indicati, aree esterne ad edifici e immobili
(perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci,
accessi, uscite di emergenza), il trattamento deve essere
effettuato con modalità tali da limitare l’angolo
visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando la
ripresa di luoghi circostanti e di particolari non rilevanti
(vie, edifici, esercizi commerciali, istituzioni ecc.).
6.2.4. Videocitofoni
Sono ammissibili per identificare coloro che si accingono ad
entrare in luoghi privati videocitofoni o altre apparecchiature
che rilevano immagini o suoni senza registrazione. Tali
apparecchiature sono dislocate abitualmente all’ingresso di
edifici o immobili in corrispondenza di campanelli o citofoni,
appunto per finalità di controllo dei visitatori che si
accingono ad entrare. La loro esistenza deve essere conosciuta
attraverso una informativa agevolmente rilevabile, quando non
sono utilizzati per fini esclusivamente personali (art. 5, comma
3 del Codice).
Altri dispositivi di rilevazione e controllo, invece, spesso non
sono facilmente individuabili anche per mancanza di informativa,
né la loro collocazione è altrimenti segnalata. In
alcuni casi, poi, più telecamere collocate anche
all’interno di un edificio (pianerottoli, corridoi, scale)
si attivano contemporaneamente e, sia pure per un tempo limitato,
riprendono le persone fino all’ingresso negli appartamenti.
Anche in questi casi è necessaria una adeguata
informativa.
6.2.5. Riprese nelle aree comuni
L’installazione degli strumenti descritti nel paragrafo
precedente, se effettuata nei pressi di immobili privati e
all’interno di condominii e loro pertinenze (es. posti
auto, box), benché non sia soggetta al Codice quando i
dati non sono comunicati sistematicamente o diffusi, richiede
comunque l’adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5,
comma 3, del Codice). Al fine di evitare di incorrere nel reato
di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.),
l’angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli
spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio antistanti
l’accesso alla propria abitazione, escludendo ogni forma di
ripresa anche senza registrazione di immagini relative ad aree
comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o antistanti
l’abitazione di altri condomini.
Il Codice trova invece applicazione in caso di utilizzazione di
un sistema di ripresa di aree condominiali da parte di più
proprietari o condomini, oppure da un condominio, dalla relativa
amministrazione (comprese le amministrazioni di residence o
multiproprietà), da studi professionali, società o
da enti no-profit.
L’installazione di questi impianti è ammissibile
esclusivamente in relazione all’esigenza di preservare la
sicurezza di persone e la tutela di beni da concrete situazioni
di pericolo, di regola costituite da illeciti già
verificatisi, oppure nel caso di attività che comportano,
ad esempio, la custodia di denaro, valori o altri beni (recupero
crediti, commercio di preziosi o di monete aventi valore
numismatico).
La valutazione di proporzionalità va effettuata anche nei
casi di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza che non
prevedano la registrazione dei dati, in rapporto ad altre misure
già adottate o da adottare (es. sistemi comuni di allarme,
blindatura o protezione rinforzata di porte e portoni, cancelli
automatici, abilitazione degli accessi).
7. PRESCRIZIONI E SANZIONI
Il Garante invita tutti gli operatori interessati ad attenersi
alle prescrizioni illustrate e a quelle definite opportune
parimenti indicate nel presente provvedimento, in attesa dei
più specifici interventi che potranno derivare in materia
da un c.d. provvedimento di verifica preliminare di questa
Autorità (art. 17 del Codice), oppure dal codice
deontologico che il Garante ha promosso per disciplinare in
dettaglio altri aspetti del trattamento dei dati personali
effettuato "con strumenti elettronici di rilevamento di immagini"
(art. 134 del Codice).
Le misure necessarie prescritte con il presente provvedimento
devono essere osservate da tutti i titolari di trattamento. In
caso contrario il trattamento dei dati è, a seconda dei
casi, illecito oppure non corretto, ed espone:
all’inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della relativa disciplina (art. 11, comma 2, del Codice)
all’adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti dal Garante (art. 143, comma 1, lett. c), del Codice), e di analoghe decisioni adottate dall’autorità giudiziaria civile e penale
all’applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali (artt. 161 s. del Codice)
prescrive ai titolari del trattamento nei settori interessati, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, le misure necessarie ed opportune indicate nel presente provvedimento al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti
individua, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. f) del Codice, i casi nei quali il trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza può essere effettuato da soggetti privati ed enti pubblici economici, nei limiti e alle condizioni indicate, per perseguire legittimi interessi e senza richiedere il consenso degli interessati
individua in allegato un modello semplificato di informativa utilizzabile alle condizioni indicate in motivazione
Roma, 29 aprile 2004
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Rasi
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Per le modalità di utilizzazione del modello si veda il paragrafo 3.1.
Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine "registrazione" con quello di "rilevazione"