![Logo Diesis - collega alla home page del sito [collegamento a pagina interna]](logo_diesis.jpg)
Diesis - sicurezza globale a 360 gradi. Gamma ampia e completa di prodotti e accessori per sistemi TVCC e videosorveglianza, sistemi integrati di sicurezza, rivelazione gas, rivelazione incendio, controllo accessi e biometria.
[ pagine ad alta accessibilità ] [ visualizzazione standard ] [ stampa la pagina ] [ sei in Teoria Sistemi TVCC ] [ Back ]Nella riunione odierna, in presenza del Prof. Stefano
Rodotà, Presidente, del Prof. Giuseppe Santaniello,
vice-presidente, del Prof. Ugo De Siervo e dell’Ing.
Claudio Manganelli, componenti e del Dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
Viste le numerose note pervenute in merito alla conformità
alle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 di alcune
iniziative volte ad installare sistemi ed apparecchiature di
controllo video;
Visti gli atti d’ufficio e le osservazioni formulate ai
sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000, adottato con
deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicano sulla G.U. n.
162 del 13 luglio 2000;
Relatore il Prof. Ugo De Siervo;
Questa Autorità ha ricevuto numerose richieste in
merito alle cautele necessarie per conformare alla legge 31
dicembre 1996, n. 675, gli impianti di videosorveglianza stabili
o comunque non occasionali, cioè l’installazione di
sistemi, reti ed apparecchiature che permettono la ripresa e
l’eventuale registrazione di immagini, in particolare a
fini di sicurezza, di tutela del patrimonio, di controllo di
determinate aree e di monitoraggio del traffico o degli accessi
di veicoli nei centri storici.
Il Garante si è espresso sul tema in diverse occasioni
formulando vari pareri e segnalazioni menzionati nella Relazione
al Parlamento e al Governo per il 1999, consultabili sul sito www.garanteprivacy.it
e sul bollettino dell’Autorità "Cittadini e
società dell'informazione".
La tematica è stata esaminata da questa Autorità
per i profili di sua competenza, ovvero per quanto riguarda la
liceità e la correttezza del trattamento di dati
personali.
In presenza di una crescente utilizzazione di impianti di
videosorveglianza da parte di molti soggetti pubblici e privati,
il Garante, nell’attesa di una specifica legislazione,
reputa necessario sintetizzare gli adempimenti, le garanzie e le
tutele già necessari in base alle norme vigenti, per
facilitarne la conoscenza da parte degli operatori
interessati.
Le regole di base della disciplina sul trattamento dei dati
personali, infatti, sono già applicabili alle immagini ed
ai suoni, qualora le apparecchiature che li rilevano permettano
di identificare, in modo diretto o indiretto, i soggetti
interessati.
Chi intende svolgere attività di videosorveglianza deve
quindi osservare almeno le seguenti cautele, rispettando comunque
il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini
perseguiti:
1. Tutti gli interessati devono determinare esattamente le
finalità perseguite attraverso la videosorveglianza e
verificarne la liceità in base alle norme vigenti. Se
l'attività è svolta in presenza di un pericolo
concreto o per la prevenzione di specifici reati, occorre
rispettare le competenze che le leggi assegnano per tali fini
solo a determinate amministrazioni pubbliche, prevedendo che alle
informazioni raccolte possano accedere solo queste
amministrazioni.
2. Il trattamento dei dati deve avvenire secondo
correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi (art.
9, comma 1, lett. a) e b), legge 675/1996).
3. Nei casi in cui la legge impone la notificazione al
Garante dei trattamenti di dati personali effettuati da
determinati soggetti (art. 7 legge 675/1996), questi devono
indicare fra le modalità di trattamento anche la raccolta
di informazioni mediante apparecchiature di videosorveglianza.
Non è prevista alcuna altra forma di specifica
comunicazione o richiesta di autorizzazione al Garante.
4. Si devono fornire alle persone che possono essere
riprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, che avvertano
della presenza di impianti di videosorveglianza, fornendo anche
le informazioni necessarie ai sensi dell’art. 10 della
legge n. 675/1996. Ciò è tanto più
necessario quando le apparecchiature non siano immediatamente
visibili.
5. Occorre rispettare scrupolosamente il divieto di
controllo a distanza dei lavoratori e le precise garanzie
previste al riguardo (art. 4 legge 300/1970).
6. Occorre rispettare i principi di pertinenza e di non
eccedenza, raccogliendo solo i dati strettamente necessari per il
raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le
sole immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale
delle riprese, evitando - quando non indispensabili - immagini
dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, e stabilendo in
modo conseguente la localizzazione delle telecamere e le
modalità di ripresa.
7. Occorre determinare con precisione il periodo di
eventuale conservazione delle immagini, prima della loro
cancellazione, e prevedere la loro conservazione solo in
relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini delle
autorità giudiziarie o di polizia.
8. Occorre designare per iscritto i soggetti responsabili
e incaricati del trattamento dei dati (art. 8 e 19 della legge
675/1996) - che possono utilizzare gli impianti e prendere
visione delle registrazioni, avendo cura che essi accedano ai
soli dati personali strettamente necessari e vietando
rigorosamente l’accesso di altri soggetti, salvo che si
tratti di indagini giudiziarie o di polizia.
9. I dati raccolti per determinati fini (ad esempio,
ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere
utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio,
pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo), salvo
le esigenze di polizia o di giustizia, e non possono essere
diffusi o comunicati a terzi.
10. I particolari impianti per la rilevazione degli
accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico
limitato devono essere conformi anche alle disposizioni contenute
nel d.p.r. 250/1999. È altresì necessario che la
relativa documentazione sia conservata per il solo periodo
necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo
contenzioso e che ad essa si possa inoltre accedere solo a fini
di indagine giudiziaria o di polizia. Per gli impianti di
videosorveglianza finalizzati esclusivamente alla sicurezza
individuale (ad esempio, il controllo dell’accesso alla
propria abitazione) si ricorda che questi non rientrano
nell’ambito dell’applicazione della legge 675/1996,
ricorrendo le condizioni di cui all’art. 3. Occorre,
però, che le riprese siano strettamente limitate allo
spazio antistante tali accessi, senza forme di videosorveglianza
su aree circostanti e senza limitazioni delle libertà
altrui. Occorre inoltre che le informazioni raccolte non siano in
alcun modo comunicate o diffuse. Altrimenti si rientra
nell’ambito di applicazione generale della legge 675/1996 e
devono, quindi, essere rispettate tutte le indicazioni di cui ai
punti precedenti.
segnala ai titolari del trattamento interessati, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, la necessità di conformare il trattamento dei dati ai principi della legge n. 675/1996 richiamati nel presente provvedimento.