Come previsto al punto 3.1 del
Provvedimento generale sulla Videosorveglianza, gli interessati devono essere informati
che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell’eventuale registrazione,
ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (concerti, manifestazioni sportive)
o di attività pubblicitarie (attraverso web cam).
L’informativa deve fornire gli elementi previsti dal Codice (art. 13) anche con formule
sintetiche, ma chiare e senza ambiguità.
Tuttavia il Garante ha individuato ai sensi dell’art. 13 comma 3 del Codice, un modello semplificato
di informativa "minima", riportato in fac-simile in allegato al e provvedimento e che può
essere utilizzato in particolare in aree esterne, fuori dei casi di verifica preliminare indicati
nel punto successivo.
Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più
telecamere, in relazione alla vastità dell’area e alle modalità
delle riprese, vanno installati più cartelli.
In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato
che riporti gli elementi del predetto art. 13 con particolare riguardo alle finalità e all’eventuale
conservazione.
Il supporto con l’informativa:
deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera
deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile
può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate
Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine "registrazione" con quello di "rilevazione"
Di seguito riportiamo alcune nostre elaborazioni di informativa a cui potete far riferimento per le vostre applicazioni